Poggio
01-07-2009, 10.23.54
26 giugno 2009
A) Le Leghe devono entro il termine del 30 giugno 2009:
1) certificare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento, da parte delle società, degli emolumenti dovuti, fino al 30 aprile 2009, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe o l’esistenza di contenziosi, allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. Al riguardo, le società devono depositare, presso la Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del 26 giugno 2009, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al 30 aprile 2009 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe.
L’inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2009/2010.
2) Certificare, altresì, alla Co.Vi.So.C. l’assenza di debiti delle società:
a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.;
b) nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali (F.I.F.A., U.E.F.A., e Federazioni Nazionali), derivanti dal trasferimento di calciatori.Al riguardo le società, devono aver pagato entro il termine del 26 giugno 2009, i debiti di cui al punto 2).
L’inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente punto 2, lett. a) e lett. b), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con una ammenda proporzionata agli stessi inadempimenti.
1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in precedenza,il prospetto contenente il rapporto PA, di cui all’art. 85, lett. B), paragrafo VII, delle NOIF, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, determinato sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare, ovvero della relazione semestrale al 31 dicembre 2008, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.
L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2009/2010.
In caso di mancato rispetto del parametro PA nella misura minima di 0,08 unità di Patrimonio Netto Contabile per ogni unità di Attivo Patrimoniale, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata, entro il 30 giugno 2009.
30 Giugno 2009
A) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2009, osservare i seguenti adempimenti:
1) presentare alla Lega Nazionale Professionisti, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2009/2010;
2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2008, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2008, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;
3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2008, nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata della relazione della società di revisione (limited review);
4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non siano state depositate in precedenza, le seguenti informazioni economico-finanziarie previsionali, su base semestrale, per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1° luglio 2009 ed il 30 giugno 2010:
a) budget del conto economico;
b) budget del rendiconto finanziario;
c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell’ultimo bilancio, per le società il cui esercizio coincide con l’anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità. Tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dall’organo responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell’ultimo bilancio revisionato;
d) note esplicative sulle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.I budget devono essere approvati dall’organo amministrativo e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza.
5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al 30 aprile 2009, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Nazionale Professionisti. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2009. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.
6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2009. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2009. In caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.
7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31 dicembre 2007 (modello unico, dichiarazioni IVA, modello 770).
L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010.
B) Le società devono, entro il medesimo termine del 30 giugno 2009, osservare i seguenti adempimenti:
1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;
2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante le eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.
L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad € 20.000,00.
Le società di Prima e Seconda Divisione, devono effettuare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2009, i seguenti ulteriori adempimenti:
1) fornire le garanzie che saranno definite dal Consiglio Federale
2) depositare, limitatamente alle sole società partecipanti al campionato di Prima Divisione, apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all’uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione;
3) sostituire, limitatamente alle sole società che, al termine del campionato 2008/2009 risulteranno retrocesse dalla Serie B alla Prima Divisione e che hanno in essere pagamenti biennali garantiti da polizza assicurativa conseguenti ad operazioni di trasferimento effettuate in precedenti stagioni, detta garanzia con una fideiussione bancaria a prima richiesta.
L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010.
4) Depositare apposita dichiarazione del legale rappresentante della società attestante le modalità e il rilascio della delega irrevocabile alla Lega Italiana Calcio Professionistico per il pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale. Il modello della dichiarazione sarà reso noto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico con apposita comunicazione.
L’inosservanza del suddetto termine, con riferimento all’adempimento previsto dal punto 4), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda non inferiore ad € 10.000,00.
6 luglio 2009
C) Le società devono, entro il termine del 6 luglio 2009, osservare i seguenti adempimenti:
1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2008, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;
2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio esprima un giudizio negativo (adverse opinion), o contenga l’impossibilità ad esprimere un giudizio(disclaimer of opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (qualified except for opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;
4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. A), punto 3), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. A), punto 3), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale.
L’inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010.
Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine del 6 luglio 2009, ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante le seguenti modalità:
a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
b) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
c) con aumento di capitale, il quale, laddove non effettuato contestualmente alla delibera, potrà essere completato entro il 31 dicembre 2009, previo rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta da depositarsi alla Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine del 6 luglio 2009.L’importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a), b), e c) potrà essere ridotto mediante l’utilizzo del saldo attivo finanziario al 4 luglio 2009 e del saldo attivo finanziario della precedente sessione invernale, derivanti dalle operazioni di trasferimento dei calciatori per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi delle campagne trasferimenti alla Lega di competenza entro il termine del 4 luglio 2009. Tali saldi devono essere certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega di competenza entro il termine del 6 luglio 2009. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine della stagione sportiva 2009/2010; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento del parametro PA una sola volta per l’importo risultante alla data di cui sopra. Ai fini della determinazione dei saldi sono ammesse in compensazione esclusivamente operazioni di cessione di calciatori a società
appartenenti a Federazioni nell’ambito dell’Unione Europea.
VII) RICORSI
La Co.Vi.So.C., entro l’8 luglio 2009, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche competenti, comunica alle società l’esito della propria istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega competente.
A tal fine, le società hanno l’onere di comunicare alla Co.Vi.So.C, entro il 1° giugno 2009, il numero di fax se diverso da quello della stagione sportiva precedente.
In caso di esito positivo della istruttoria della Co.Vi.So.C, la domanda di ammissione al campionato della società si intende accolta.
Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti per l’ammissione al campionato di competenza possono presentare ricorso, avverso la decisione, della Co.Vi.So.C.. Il ricorso deve essere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentorio dell’11 luglio 2009, ore 13:00.
Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa di € 10.000,00 per le società di Serie A, di € 5.000,00 per le società di Serie B e di € 2.000,00 per le società di Prima e Seconda Divisione. Detti importi saranno restituiti solo in caso di accoglimento dei ricorsi.
Ferma l’applicazione delle sanzioni previste ai precedenti paragrafi I), II), III), IV), V),e VI) potranno essere integrati, entro il termine perentorio dell’11 luglio 2009, ore 13:00, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi paragrafi, eccezion fatta per la presentazione della domanda di ammissione al campionato di competenza 2009/2010.
La documentazione depositata successivamente al termine perentorio dell’11 luglio 2009, ore 13:00, non potrà essere presa in considerazione né dalla Co.Vi.So.C. né dal Consiglio Federale
nell’esame dei ricorsi.
La Co.Vi.So.C. esprime, entro il 13 luglio 2009, parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti avverso la decisione della medesima Co.Vi.So.C..
La decisione sull’ammissione ai campionati verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 14 luglio 2009.
Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l’ammissione al campionato di competenza, è consentito ricorso alla Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito Codice, pubblicato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 120/A del 21 aprile 2009.
A) Le Leghe devono entro il termine del 30 giugno 2009:
1) certificare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento, da parte delle società, degli emolumenti dovuti, fino al 30 aprile 2009, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe o l’esistenza di contenziosi, allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. Al riguardo, le società devono depositare, presso la Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del 26 giugno 2009, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al 30 aprile 2009 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe.
L’inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2009/2010.
2) Certificare, altresì, alla Co.Vi.So.C. l’assenza di debiti delle società:
a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate alla F.I.G.C.;
b) nei confronti di altre società di calcio, giocatori o altri soggetti riconosciuti dalle competenti istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali (F.I.F.A., U.E.F.A., e Federazioni Nazionali), derivanti dal trasferimento di calciatori.Al riguardo le società, devono aver pagato entro il termine del 26 giugno 2009, i debiti di cui al punto 2).
L’inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente punto 2, lett. a) e lett. b), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con una ammenda proporzionata agli stessi inadempimenti.
1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in precedenza,il prospetto contenente il rapporto PA, di cui all’art. 85, lett. B), paragrafo VII, delle NOIF, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, determinato sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare, ovvero della relazione semestrale al 31 dicembre 2008, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.
L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2009/2010.
In caso di mancato rispetto del parametro PA nella misura minima di 0,08 unità di Patrimonio Netto Contabile per ogni unità di Attivo Patrimoniale, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata, entro il 30 giugno 2009.
30 Giugno 2009
A) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2009, osservare i seguenti adempimenti:
1) presentare alla Lega Nazionale Professionisti, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2009/2010;
2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2008, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2008, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;
3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2008, nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata della relazione della società di revisione (limited review);
4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non siano state depositate in precedenza, le seguenti informazioni economico-finanziarie previsionali, su base semestrale, per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1° luglio 2009 ed il 30 giugno 2010:
a) budget del conto economico;
b) budget del rendiconto finanziario;
c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell’ultimo bilancio, per le società il cui esercizio coincide con l’anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità. Tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dall’organo responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell’ultimo bilancio revisionato;
d) note esplicative sulle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.I budget devono essere approvati dall’organo amministrativo e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza.
5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al 30 aprile 2009, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Nazionale Professionisti. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2009. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.
6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2009. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2009. In caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.
7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta terminato entro il 31 dicembre 2007 (modello unico, dichiarazioni IVA, modello 770).
L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010.
B) Le società devono, entro il medesimo termine del 30 giugno 2009, osservare i seguenti adempimenti:
1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;
2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante le eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.
L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad € 20.000,00.
Le società di Prima e Seconda Divisione, devono effettuare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2009, i seguenti ulteriori adempimenti:
1) fornire le garanzie che saranno definite dal Consiglio Federale
2) depositare, limitatamente alle sole società partecipanti al campionato di Prima Divisione, apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all’uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione;
3) sostituire, limitatamente alle sole società che, al termine del campionato 2008/2009 risulteranno retrocesse dalla Serie B alla Prima Divisione e che hanno in essere pagamenti biennali garantiti da polizza assicurativa conseguenti ad operazioni di trasferimento effettuate in precedenti stagioni, detta garanzia con una fideiussione bancaria a prima richiesta.
L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010.
4) Depositare apposita dichiarazione del legale rappresentante della società attestante le modalità e il rilascio della delega irrevocabile alla Lega Italiana Calcio Professionistico per il pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale. Il modello della dichiarazione sarà reso noto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico con apposita comunicazione.
L’inosservanza del suddetto termine, con riferimento all’adempimento previsto dal punto 4), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda non inferiore ad € 10.000,00.
6 luglio 2009
C) Le società devono, entro il termine del 6 luglio 2009, osservare i seguenti adempimenti:
1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2008, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;
2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio esprima un giudizio negativo (adverse opinion), o contenga l’impossibilità ad esprimere un giudizio(disclaimer of opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (qualified except for opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;
4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. A), punto 3), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. A), punto 3), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale.
L’inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010.
Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine del 6 luglio 2009, ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante le seguenti modalità:
a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
b) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
c) con aumento di capitale, il quale, laddove non effettuato contestualmente alla delibera, potrà essere completato entro il 31 dicembre 2009, previo rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta da depositarsi alla Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine del 6 luglio 2009.L’importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a), b), e c) potrà essere ridotto mediante l’utilizzo del saldo attivo finanziario al 4 luglio 2009 e del saldo attivo finanziario della precedente sessione invernale, derivanti dalle operazioni di trasferimento dei calciatori per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi delle campagne trasferimenti alla Lega di competenza entro il termine del 4 luglio 2009. Tali saldi devono essere certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega di competenza entro il termine del 6 luglio 2009. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine della stagione sportiva 2009/2010; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento del parametro PA una sola volta per l’importo risultante alla data di cui sopra. Ai fini della determinazione dei saldi sono ammesse in compensazione esclusivamente operazioni di cessione di calciatori a società
appartenenti a Federazioni nell’ambito dell’Unione Europea.
VII) RICORSI
La Co.Vi.So.C., entro l’8 luglio 2009, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche competenti, comunica alle società l’esito della propria istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega competente.
A tal fine, le società hanno l’onere di comunicare alla Co.Vi.So.C, entro il 1° giugno 2009, il numero di fax se diverso da quello della stagione sportiva precedente.
In caso di esito positivo della istruttoria della Co.Vi.So.C, la domanda di ammissione al campionato della società si intende accolta.
Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti per l’ammissione al campionato di competenza possono presentare ricorso, avverso la decisione, della Co.Vi.So.C.. Il ricorso deve essere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentorio dell’11 luglio 2009, ore 13:00.
Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa di € 10.000,00 per le società di Serie A, di € 5.000,00 per le società di Serie B e di € 2.000,00 per le società di Prima e Seconda Divisione. Detti importi saranno restituiti solo in caso di accoglimento dei ricorsi.
Ferma l’applicazione delle sanzioni previste ai precedenti paragrafi I), II), III), IV), V),e VI) potranno essere integrati, entro il termine perentorio dell’11 luglio 2009, ore 13:00, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi paragrafi, eccezion fatta per la presentazione della domanda di ammissione al campionato di competenza 2009/2010.
La documentazione depositata successivamente al termine perentorio dell’11 luglio 2009, ore 13:00, non potrà essere presa in considerazione né dalla Co.Vi.So.C. né dal Consiglio Federale
nell’esame dei ricorsi.
La Co.Vi.So.C. esprime, entro il 13 luglio 2009, parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti avverso la decisione della medesima Co.Vi.So.C..
La decisione sull’ammissione ai campionati verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 14 luglio 2009.
Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l’ammissione al campionato di competenza, è consentito ricorso alla Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito Codice, pubblicato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 120/A del 21 aprile 2009.